RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Cosa si intende per recupero e smaltimento dei rifiuti?
Negli ultimi anni si sta sempre più rafforzando la consapevolezza di quanto sia importante il valore intrinseco dei rifiuti e la consapevolezza di ridurre gli sprechi di risorse, per garantire anche una vita migliore alle generazioni future.
La difficoltà sta nella poca semplicità di disfarsi dei rifiuti e molto spesso non si conoscono le giuste modalità.
Il concetto di “recupero rifiuti” ha una funzione opposta rispetto allo “smaltimento rifiuti”, la distinzione è importante per comprendere gli articoli 10 (Recupero) e 12 (smaltimento) della direttiva quadro.
Lo smaltimento si basa sul concetto di “sbarazzarsi dei rifiuti”, mentre il recupero dei rifiuti è definito al punto 15 ) art. 3 della direttiva quadro ovvero: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”.
L’attività di recupero dei rifiuti si classifica in base all’elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06
OPERAZIONI DI RECUPERO
R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
R3: riciclo organico non utilizzato come solvente
R4: riciclo metalli o dei composti metallici
R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6: rigenerazione degli acidi o delle basi
R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10: spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura
R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
L’attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti attualmente si basa sull’elenco delle operazioni D dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06:
D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2: Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3: Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4: Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5: Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
D6: Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D7: Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10: Incenerimento a terra
D11: Incenerimento in mare
D12: Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).